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Il processo decisionale dell’UE

Il processo decisionale a livello dell’Unione europea coinvolge diverse istituzioni, in particolare:

  • la Commissione europea,

  • il Parlamento europeo (PE),

  • il Consiglio dell’Unione europea.

Di norma è la Commissione europea a proporre nuove leggi dell'UE, ma sono il Consiglio e il Parlamento ad adottarle. In alcuni casi, il Consiglio agisce da solo. Anche le altre istituzioni hanno un ruolo da svolgere.

Le principali forme assunte dal diritto dell'UE sono le direttive e i regolamenti. Le norme e le procedure sulla base delle quali vengono prese le decisioni dell’UE sono stabilite dai trattati. Ogni proposta per una nuova legge europea si basa su un articolo specifico del trattato, che costituisce la “base giuridica” della proposta e determina il tipo di procedura legislativa da seguire. Le tre principali procedure sono “consultazione”, “parere conforme” e “codecisione”.

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1. Codecisione

Si tratta della procedura utilizzata di prevalenza nel quadro dell’attuale iter legislativo. In base alla procedura di codecisione, il Parlamento non emette soltanto il proprio parere ma condivide equamente il potere legislativo con il Consiglio. Se il Consiglio e il Parlamento non raggiungono un accordo su parte del testo legislativo proposto, questo viene sottoposto ad un comitato di conciliazione, costituito da rappresentanti del Consiglio e del Parlamento in numero uguale. Una volta raggiunto l’accordo, il comitato inoltra nuovamente il testo al Parlamento e al Consiglio per la sua adozione finale in forma di legge. La conciliazione sta diventando sempre meno frequente. La maggior parte delle leggi adottate in codecisione sono di fatto adottate in prima o in seconda lettura e costituiscono quindi il risultato di una buona cooperazione fra le tre istituzioni.

Lo schema del sitoweb sullacodecisione chiarisce la procedura in maniera più dettagliata.

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2. Il parere conforme

La procedura del parere conforme implica che il Consiglio deve ottenere il consenso del Parlamento europeo affinché possano essere prese alcune decisioni che rivestono particolare importanza.

La procedura è analoga a quella utilizzata nel caso della consultazione con l’unica differenza che il Parlamento non può emendare una proposta: deve accettarla o respingerla. L’accettazione (“parere conforme”) esige la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Si ricorre alla procedura del parere conforme soprattutto per accordi con paesi terzi, compresi gli accordi che permettono a nuovi paesi di aderire all'UE.

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3. Consultazione

Si ricorre alla procedura di consultazione in settori quali l'agricoltura, l'imposizione fiscale e la concorrenza. Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio consulta il Parlamento, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.

Il Parlamento può

  • approvare la proposta della Commissione,

  • respingerla,

  • chiedere degli emendamenti.

Se il Parlamento chiede degli modificata, la Commissione deve esaminare le modifiche che esso propone. Se accetta del tutto o in parte gli emendamenti proposti deve trasmettere al Consiglio la proposta modificata.

Il Consiglio esamina la proposta emendata e l’adotta oppure la modifica ulteriormente. In base a questa procedura, come nel caso di tutte le altre, se il Consiglio modifica le proposte della Commissione deve farlo all’unanimità.

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