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A - Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'istituzione di una procedura di concertazione, del 4 marzo 1975 (*)


(*)GU C 89 del 22.4.1975.


IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1975 il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato con le risorse proprie delle Comunità;

considerando che per l'attuazione di questo sistema il Parlamento europeo verrà dotato di maggiori poteri in materia di bilancio;

considerando che l'aumento dei poteri in materia di bilancio del Parlamento europeo deve essere accompagnato da una efficace partecipazione di questo al processo di elaborazione e di adozione delle decisioni che implicano importanti spese o entrate a carico o a beneficio del bilancio delle Comunità europee,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

  1. istituita una procedura di concertazione tra il Parlamento europeo ed il Consiglio con il concorso attivo della Commissione.
  2. La procedura può essere applicata per gli atti comunitari di portata generale che abbiano implicazioni finanziarie notevoli e la cui adozione non sia imposta a norma di atti preesistenti.
  3. La Commissione, al momento in cui presenta una proposta, indica se a suo parere l'atto in esame può formare oggetto della procedura di concertazione. Il Parlamento europeo, quando formula il suo parere, e il Consiglio possono chiedere l'apertura di questa procedura.
  4. La procedura si apre se sussistono i criteri previsti al paragrafo 2 e se il Consiglio intende divergere dal parere adottato dal Parlamento europeo.
  5. La concertazione ha luogo in sede di una "commissione di concertazione" che riunisce il Consiglio e dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori della "commissione di concertazione".
  6. Scopo della procedura è cercare un accordo tra il Parlamento europeo ed il Consiglio.
  7. La procedura dovrebbe svolgersi normalmente durante un lasso di tempo non superiore a tre mesi, salvo nel caso in cui l'atto in questione deve essere adottato entro una data determinata oppure se esistono motivi di urgenza; in questi ultimi casi il Consiglio può fissare un termine adeguato.

  8. Quando le posizioni delle due istituzioni sono sufficientemente vicine, il Parlamento europeo può formulare un nuovo parere; successivamente il Consiglio delibera in modo definitivo.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1975.

Per il Parlamento Per il Consiglio Per la Commissione
C. BERKHOUWER G. FITZGERALD François-Xavier ORTOLI