A - Dichiarazione comune
del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione
relativa all'istituzione
di una procedura di concertazione,
del 4 marzo 1975 (*)
(*)GU C 89 del 22.4.1975.
IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,
considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1975 il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato con le risorse proprie delle Comunità;
considerando che per l'attuazione di questo sistema il Parlamento europeo verrà dotato di maggiori poteri in materia di bilancio;
considerando che l'aumento dei poteri in materia di bilancio del Parlamento europeo deve essere accompagnato da una efficace partecipazione di questo al processo di elaborazione e di adozione delle decisioni che implicano importanti spese o entrate a carico o a beneficio del bilancio delle Comunità europee,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
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istituita una procedura di concertazione tra il Parlamento europeo ed il Consiglio con il concorso attivo della Commissione.
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La procedura può essere applicata per gli atti comunitari di portata generale che abbiano implicazioni finanziarie notevoli e la cui adozione non sia imposta a norma di atti preesistenti.
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La Commissione, al momento in cui presenta una proposta, indica se a suo parere l'atto in esame può formare oggetto della procedura di concertazione. Il Parlamento europeo, quando formula il suo parere, e il Consiglio possono chiedere l'apertura di questa procedura.
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La procedura si apre se sussistono i criteri previsti al paragrafo 2 e se il Consiglio intende divergere dal parere adottato dal Parlamento europeo.
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La concertazione ha luogo in sede di una "commissione di concertazione" che riunisce il Consiglio e dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori della "commissione di concertazione".
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Scopo della procedura è cercare un accordo tra il Parlamento europeo ed il Consiglio.
La procedura dovrebbe svolgersi normalmente durante un lasso di tempo non superiore a tre mesi, salvo nel caso in cui l'atto in questione deve essere adottato entro una data determinata oppure se esistono motivi di urgenza; in questi ultimi casi il Consiglio può fissare un termine adeguato.
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Quando le posizioni delle due istituzioni sono sufficientemente vicine, il Parlamento europeo può formulare un nuovo parere; successivamente il Consiglio delibera in modo definitivo.
Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1975.
| Per il Parlamento |
Per il Consiglio |
Per la Commissione |
| C. BERKHOUWER |
G. FITZGERALD |
François-Xavier ORTOLI |
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