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E.1 - Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto Allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 (*)


(*)GU L 278 dell'8. 10. 1976.


Consiglio


DECISIONE

(76/787/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO,

FORMATO dai rappresentanti degli Stati membri e deliberando all'unanimità,

VISTO l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

VISTO l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

VISTO l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

VISTO il progetto del Parlamento europeo,

INTENDENDO attuare le conclusioni del Consiglio europeo dell'1/2 dicembre 1975 a Roma, al fine di tenere l'elezione del Parlamento europeo ad una data unica durante il periodo maggio-giugno 1978,

HA ADOTTATO le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee..

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Per il Consiglio
Il presidente
M. VAN DER STOEL

Le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

R. VAN ELSLANDE

Kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister

Ivar NØRGAARD

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland

Hans-Dietrich GENSCHER

Le ministre des Affaires étrangères de la République française

Louis DE GUIRINGAUD

The Minister for Foreign Affairs of Ireland

Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann

Gearóid MAC GEARAILT

Il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana

Arnaldo FORLANI

Membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Jean HAMILIUS

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden

L. J. BRINKHORST

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A. CROSLAND


ATTO


relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto

Articolo 1 

I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

Articolo 2 (*) 


(*) Articolo così modificato dall'articolo 10 dell'AA ESP/PORT.


Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:


Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Autriche 21
Portogallo 25
Finlande 16
Suède 22
Regno Unito 87

Articolo 3 

1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.

2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.

3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.

Articolo 4 

1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunità applicabili ai membri del Parlamento europeo in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Articolo 5 

La carica di rappresentante al Parlamento europeo è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro.

Articolo 6 

1. La carica di rappresentante al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

  • membro del governo di uno Stato membro;
  • membro della Commissione delle Comunità europee;
  • giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee;
  • membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
  • membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
  • membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
  • membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
  • funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.

2. Ogni Stato membro può inoltre fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. I rappresentanti al Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.

Articolo 7 

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo elabora un progetto di procedura elettorale uniforme.

2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Articolo 8 

Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

Articolo 9 

1. L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2. Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione al Parlamento europeo uno scrutinio a due turni, il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1.

Articolo 10 

1. Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezione nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo.

Articolo 11 

Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

Articolo 12 

1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa il Parlamento europeo che ne prende atto.

In tutti gli altri casi, il Parlamento europeo constata la vacanza e ne informa lo Stato membro.

Articolo 13 

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo.

Articolo 14 

L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 138, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica decadono alla data della sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dal primo Parlamento europeo eletto in applicazione del presente atto.

Articolo 15 

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I, II e III formano parte integrante del presente atto.

unita una dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania.

Articolo 16 

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

R. VAN ELSLANDE
Ivar NØRGAARD
Hans-Dietrich GENSCHER
Louis DE GUIRINGAUD
Gearóid MAC GEARAILT
Arnaldo FORLANI
Jean HAMILIUS
L. J. BRINKHORST
A. CROSLAND

ALLEGATO I

Le autorità danesi possono stabilire le date in cui si procederà, in Groenlandia, alle elezioni dei membri del Parlamento europeo.

ALLEGATO II

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE AD ARTICOLO 13

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975 (*) (**).


(*) GU C 89 del 22. 4. 1975.

(**) Questa dichiarazione comune è riportata alle pagine da 857 a 860 del presente volume.



DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Il governo della Repubblica federale di Germania dichiara che l'atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo è applicabile anche al Land di Berlino.

Tenendo conto dei diritti e responsabilità della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, la camera dei deputati di Berlino eleggerà i rappresentanti per i seggi che, nei limiti del contingente della Repubblica federale di Germania, spettano al Land di Berlino.